Art. 1

In vigore dal 4 dic 1871
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Pisciano (Provincia di Roma), in data del 6 settembre 1871; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Comune di Pisciano (Provincia di Roma) è autorizzato ad assumere la denominazione di Pisoniano. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 14 ottobre 1871. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1871 Reg. 58 Atti del Governo a c. 51. D. Gherardi. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-10-14;516#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune di Pisciano ad assumere la denominazione di Pisoniano. — Testo vigente | Portale Normativo