Art. 1
In vigore dal 4 dic 1871
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Pisciano (Provincia di Roma), in data del 6 settembre 1871;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il Comune di Pisciano (Provincia di Roma) è autorizzato ad assumere la denominazione di Pisoniano.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 14 ottobre 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1871
Reg. 58 Atti del Governo a c. 51. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-10-14;516#art-1