Art. 2

In vigore dal 1 dic 1871
Fino alla costituzione dei novelli Consigli dei Comuni sopra nominati, cui si procederà a cura dei Prefetti delle rispettive Provincie in base alle liste elettorali amministrative, debitamente riformate a norma della Legge comunale, le attuali Rappresentanze comunali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-10-14;515#art-2

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