Art. 2
In vigore dal 3 dic 1871
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, cui si procederà, a cura del prefetto della provincia, entro il mese di dicembre 1871, le attuali rappresentanze comunali sunnominate continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 14 ottobre 1871.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
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