Art. 4

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1871-09-17;124#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Che autorizza la Societa' anonima francese delle miniere di piombo argentifero di Gennamari e d'Ingurtosu ad operare nel Regno d'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo