Art. 2
In vigore dal 25 set 1871
Fino alla costituzione dei novelli Consigli di Malalbergo e S.
Pietro in Casale, cui si procederà a cura del prefetto della provincia di Bologna entro il mese di dicembre p. v. nei modi di legge, le attuali rappresentanze dei comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Valdieri, addì 18 agosto 1871.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-08-18;418#art-2