Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-08-14;416#art-2

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Art. 2 Mediante il quale e' stabilito che le vacanze negli Uffiziali dei Depositi cavalli stalloni siano occupate da Uffiziali delle Armi a cavallo in ritiro od in riforma. — Testo vigente | Portale Normativo