Art. 1
In vigore dal 4 set 1871
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 7 dicembre 1870, e quelle dei Consigli comunali di Cavazzo Carnico e Cesclans, in data 21 e 28 maggio prossimo passato;
Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;
Vista la Legge 15 agosto 1870, n. 5815;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° ottobre 1871, il comune di Cesclans è soppresso ed unito e quello di Cavazzo Carnico, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese in conformità al disposto del 3° § del succitato articolo 13.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-07-19;375#art-1