Art. 1

In vigore dal 4 set 1871
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 7 dicembre 1870, e quelle dei Consigli comunali di Cavazzo Carnico e Cesclans, in data 21 e 28 maggio prossimo passato; Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Vista la Legge 15 agosto 1870, n. 5815; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° ottobre 1871, il comune di Cesclans è soppresso ed unito e quello di Cavazzo Carnico, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese in conformità al disposto del 3° § del succitato articolo 13.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-07-19;375#art-1

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