Art. 1

In vigore dal 30 lug 1871
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare la circoscrizione dei Tribunali e delle Preture, le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle Leggi estese alle Provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia colla Legge del 18 luglio 1867, n. 3841; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di Assise, dei Tribunali civili e correzionali, del Tribunale di commercio, delle Preture, e delle Preture urbane nelle Provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia colla Legge del 18 luglio 1867, n. 3841, sono determinati in conformità delle Tabelle annesse al presente Decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 3 luglio 1871. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1871 Reg.55 Atti del Governo a c.131. Crodara Visconti. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Da Falco. G. De Falco. (*) Le tabelle saranno pubblicate nel numero di domani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-07-03;334#art-1

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