Art. 1
In vigore dal 30 lug 1871
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare la circoscrizione dei Tribunali e delle Preture, le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle Leggi estese alle Provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia colla Legge del 18 luglio 1867, n. 3841;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di Assise, dei Tribunali civili e correzionali, del Tribunale di commercio, delle Preture, e delle Preture urbane nelle Provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia colla Legge del 18 luglio 1867, n. 3841, sono determinati in conformità delle Tabelle annesse al presente Decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 3 luglio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1871
Reg.55 Atti del Governo a c.131. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Da Falco.
G. De Falco.
(*) Le tabelle saranno pubblicate nel numero di domani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-07-03;334#art-1