Art. 2
In vigore dal 3 lug 1871
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Rivoli e Casellette, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia, entro il mese di luglio 1871, in base alle attuali liste elettorali amministrative, riformate a norma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 25 maggio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1871
Reg. 56 Atti del Governo a c. 48. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-05-25;249#art-2