Art. 1
In vigore dal 10 apr 1871
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Veduta la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Pavia in adunanza del 6 gennaio 1871;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di:
1° Cassine Sirigari, Cassine Calderari, Villalunga e Torre del Mangano, in data 5, 6 e 7 maggio 1870;
2° Campomorto e Siziano, in data 9 e 31 maggio 1869;
3° Villareggio e Zeccone, in data 1 e 2 maggio 1870;
4° San Genesio, Ponte Carate e Comairano, in data 1 e 5 maggio 1870;
5° Torre d'isola e S. Varese, in data 26 aprile 1868 e 6 maggio 1869;
6° Montesano e Filighera, in data 29 aprile e 1° maggio 1870;
7° Fossarmato e Cà della Terra, in data 5 e 7 maggio 1870;
8° Cura Carpignano e Vimanone, in data 2 e 3 maggio 1870;
9° Belvedere al Po, Motta S. Damiano e Valle Salimbene, in data 1, 2 e 5 maggio 1870;
Visti articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A;
Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° giugno 1871, i seguenti Comuni sono soppressi e rispettivamente aggregati:
1° Quelli di Cassine Sirigari, Cassine Calderari e Villalunga sono soppressi ed uniti a quello di Torre del Mangano;
2° Quello di Campomorto è soppresso e unito a quello di Siziano, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, ai termini del 3° § dell'articolo 13 della Legge comunale succitata;
3° Quello di Villareggio è soppresso e unito a quello di Zeccone;
4° Quelli di Comairano e Ponte Carate sono soppressi e uniti a quello di S. Genesio, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, ai termini del 3° § dell'art. 13 della Legge comunale;
5° Quello di S. Varese è soppresso ed unito a quello di Torre d'Isola;
6° Quello di Montesano al Piano è soppresso e unito a quello di Filighera;
7° Quello di Cà della Terra è soppresso e unito a quello di Fossarmato;
8° Quello di Vimanone è soppresso e unito a quello di Cura Carpignano, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, ai termini del 3° § dell'art. 13 della Legge comunale;
9° Quelli di Belvedere al Po e Motta S. Damiano sono soppressi ed uniti a quello di Valle Salimbene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-03-05;109#art-1