Art. 1

In vigore dal 10 apr 1871
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Veduta la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Pavia in adunanza del 6 gennaio 1871; Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di: 1° Cassine Sirigari, Cassine Calderari, Villalunga e Torre del Mangano, in data 5, 6 e 7 maggio 1870; 2° Campomorto e Siziano, in data 9 e 31 maggio 1869; 3° Villareggio e Zeccone, in data 1 e 2 maggio 1870; 4° San Genesio, Ponte Carate e Comairano, in data 1 e 5 maggio 1870; 5° Torre d'isola e S. Varese, in data 26 aprile 1868 e 6 maggio 1869; 6° Montesano e Filighera, in data 29 aprile e 1° maggio 1870; 7° Fossarmato e Cà della Terra, in data 5 e 7 maggio 1870; 8° Cura Carpignano e Vimanone, in data 2 e 3 maggio 1870; 9° Belvedere al Po, Motta S. Damiano e Valle Salimbene, in data 1, 2 e 5 maggio 1870; Visti articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; Vista la Legge 18 agosto 1870, n. 5815; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° giugno 1871, i seguenti Comuni sono soppressi e rispettivamente aggregati: 1° Quelli di Cassine Sirigari, Cassine Calderari e Villalunga sono soppressi ed uniti a quello di Torre del Mangano; 2° Quello di Campomorto è soppresso e unito a quello di Siziano, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, ai termini del 3° § dell'articolo 13 della Legge comunale succitata; 3° Quello di Villareggio è soppresso e unito a quello di Zeccone; 4° Quelli di Comairano e Ponte Carate sono soppressi e uniti a quello di S. Genesio, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, ai termini del 3° § dell'art. 13 della Legge comunale; 5° Quello di S. Varese è soppresso ed unito a quello di Torre d'Isola; 6° Quello di Montesano al Piano è soppresso e unito a quello di Filighera; 7° Quello di Cà della Terra è soppresso e unito a quello di Fossarmato; 8° Quello di Vimanone è soppresso e unito a quello di Cura Carpignano, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività, ai termini del 3° § dell'art. 13 della Legge comunale; 9° Quelli di Belvedere al Po e Motta S. Damiano sono soppressi ed uniti a quello di Valle Salimbene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-03-05;109#art-1

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