Art. 3

In vigore dal 1 apr 1871
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Brusuglio Cormano, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia di Milano in base alle nuove liste elettorali, riformate ai termini dell'articolo 17 della Legge comunale, le Rappresentanze dei Comuni predetti continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 26 febbraio 1871. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1871 Reg. 55 Atti del Governo a c. 7. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1871-02-26;100#art-3

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