Art. 1
In vigore dal 6 apr 1871
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DILLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento a rogito Manzi, 29 maggio 1646, col quale il Sac. Giovanni Battista Paroletti disponeva di una parte dei suoi beni per istituire in Longiano letture di alta grammatica, gius civile e morale a favore della generalità degli abitanti di quel Comune;
Veduto il Nostro Decreto 13 agosto 1865, col quale l'amministrazione del detto lascito, denominato Lettura Paroletti, veniva affidata alla locale Congregazione di Carità;
Veduta la domanda fatta dal Municipio di Longiano per ottenere l'abrogazione di tale Decreto, convertire le rendite del lascito Paroletti a pro delle Scuole comunali in genere, ed avocarne a sè l'amministrazione;
Considerando che il detto lascito non ha il carattere di opera pia, bensì di vera e propria istituzione di pubblica istruzione;
Considerando che per la tenuità delle rendite è mancato finora, e mancherebbe in avvenire il fine preciso della istituzione, ed è quindi doveroso sostituirne altro che si allontani il meno possibile dalla volontà del fondatore;
Considerando che il Comune di Longiano è unico erede e proprietario del lascito Paroletti, e ad esso solo quindi ne spetta l'amministrazione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno e della Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il Nostro Decreto 13 agosto 1865 è revocato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1871-01-27;16#art-1