Art. 8

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1870-11-13;6082#art-8

In sintesi

L'articolo 8 non è più in vigore in quanto l'intero provvedimento di cui faceva parte è stato abrogato. Di conseguenza, il testo dell'articolo non contiene più alcuna regola applicabile o precetto normativo attivo. La norma non produce più alcun effetto giuridico.

Perché esiste questa norma

La disposizione originaria faceva parte della disciplina relativa alle Scuole-poderi e alla concessione di sussidi in loro favore, ma non è più operativa a seguito della sua formale cancellazione dall'ordinamento.

A chi si applica

Attualmente non si applica a nessun soggetto, trattandosi di una disposizione interamente abrogata.

Esempio pratico

Un soggetto o una scuola-podere che oggi cercasse di richiedere un sussidio basandosi sulle regole contenute in questo articolo non potrebbe farlo. La richiesta non troverebbe applicazione poiché la disposizione è stata formalmente eliminata dall'ordinamento giuridico.

Cosa è cambiato

Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (all'articolo 1, comma 1) ha abrogato l'intero provvedimento, privando di efficacia l'articolo 8.

Domande frequenti

L'articolo 8 è attualmente in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato e non produce più effetti giuridici.
Qual era l'oggetto generale del provvedimento che conteneva questo articolo?Il provvedimento riguardava la disciplina delle Scuole-poderi e i sussidi che potevano essere loro concessi.
Cosa ha stabilito l'abrogazione della norma?L'abrogazione ha disposto la cancellazione dell'intero provvedimento dall'ordinamento, eliminando l'efficacia di tutti i suoi articoli, compreso l'articolo 8.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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