Art. 8
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-11-13;6082#art-8
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L'articolo 8 non è più in vigore in quanto l'intero provvedimento di cui faceva parte è stato abrogato. Di conseguenza, il testo dell'articolo non contiene più alcuna regola applicabile o precetto normativo attivo. La norma non produce più alcun effetto giuridico.
La disposizione originaria faceva parte della disciplina relativa alle Scuole-poderi e alla concessione di sussidi in loro favore, ma non è più operativa a seguito della sua formale cancellazione dall'ordinamento.
Attualmente non si applica a nessun soggetto, trattandosi di una disposizione interamente abrogata.
Un soggetto o una scuola-podere che oggi cercasse di richiedere un sussidio basandosi sulle regole contenute in questo articolo non potrebbe farlo. La richiesta non troverebbe applicazione poiché la disposizione è stata formalmente eliminata dall'ordinamento giuridico.
Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (all'articolo 1, comma 1) ha abrogato l'intero provvedimento, privando di efficacia l'articolo 8.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.