Art. 1

In vigore dal 14 dic 1870
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro Decreto 25 novembre 1869, relativo all'esercizio dello scalo, detto il Passo Nuovo, nel porto di Genova; Visti gli atti di opposizione e successivi atti di citazione per parte della Società ferroviaria dell'Alta Italia e del Municipio di Genova, nello scopo di sottrarsi agli effetti del Decreto medesimo; Visto l'atto di transazione del 6 ultimo scorso luglio, con cui, mediante alcune riserve e condizioni, tanto la Società, quanto il Municipio suddetti recedono dagl'istituiti giudizi; Visto il parere del Consiglio di Stato in data 12 giugno 1866; Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e di quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'atto di transazione seguito tra i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ed il Municipio di Genova e la Società ferroviaria dell'Alta Italia, in data del 6 ultimo scorso luglio, per la soluzione delle quistioni dipendenti dalle disposizioni del Nostro Decreto 25 novembre 1869, numero MMCCXCVI, il quale avrà, perciò la sua piena esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1871.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-11-13;2459#art-1

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