Art. 2
In vigore dal 12 dic 1870
Lo statuto anzidetto è modificato come segue:
A) All'art. 29 è aggiunta la seguente disposizione: «Le deliberazioni concernenti l'aumento del capitale o le modificazioni dello statuto non sono esecutorie senza l'approvazione governativa.»
B) L'articolo 42 ed ultimo dello statuto è soppresso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-11-01;2455#art-2