Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-10-27;5968#art-2

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Art. 2 E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunciate per alcuni reati commessi in Roma e nelle Provincie Romane fino alla data del nove ottobre 1870. — Testo vigente | Portale Normativo