Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-10-27;5965#art-1

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Art. 1 Col quale cessa di aver effetto ogni sospensione di termini giudiziarii, sia per effetti di commercio, sia per rinnovazione d'iscrizioni ipotecarie, che fosse stata decretata dalle Giunte provvisorie nelle Provincie Romane. — Testo vigente | Portale Normativo