Art. 21

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-10-21;5937#art-21

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Art. 21 Col quale in Roma e nelle Provincie Romane cessa ogni giurisdizione eccezionale, ed e' abolito ogni privilegio di Foro. — Testo vigente | Portale Normativo