Art. 2
In vigore dal 29 nov 1870
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia, a forma di Legge, entro il mese di dicembre p. v., in base alle attuali liste elettorali amministrative, riformate a norma del primo comma dell'articolo 17 della Legge comunale, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraindicati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 18 ottobre 1870.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1870
Reg. 53 Atti del Governo a c. 15. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
G. Lanza.
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