Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1870-10-09;5907#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Col quale e' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunciate per i reati politici, per i reati di stampa e della Guardia nazionale, e per alcune contravvenzioni. — Testo vigente | Portale Normativo