Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-09-07;5883#art-1

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Art. 1 Col quale sul credito di quaranta milioni di lire, aperto colla Legge 28 agosto 1870, e' ordinata un'assegnazione di lire tre milioni al capitolo 16 del bilancio del Ministero della Guerra. — Testo vigente | Portale Normativo