Art. 2
In vigore dal 12 ott 1870
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Seregno e Giussano, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia di Milano, entro il mese di dicembre 1870, in base alle attuali liste elettorali
amministrative, riformate, per quanto concerne il Comune di Seregno e la frazione di Paina, a norma del 1° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 1° settembre 1870.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1870
Reg. 52 Atti del Governo a c. 113. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
G. Lanza.
Storico versioni
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