Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-07-26;5767#art-1

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Art. 1 Col quale sono dichiarati militari i porti e spiaggie di Venezia, Chioggia ed Alberoni. — Testo vigente | Portale Normativo