Art. 2
In vigore dal 27 ago 1870
Fino a detto giorno, le Rappresentanze dei Comuni predetti continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-06-30;5748#art-2