Art. 2
In vigore dal 29 lug 1870
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Trino e Costanzana, cui si procederà a cura del Prefetto della provincia di Novara, entro il mese di agosto, in base alle attuali liste elettorali amministrative, riformate, per quanto concerne il comune di Trino e le frazioni suddette, a norma del 1° comma dell'articolo 17 della legge succitata, le attuali rappresentanze dei comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astendendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 11 giugno 1870.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.
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