Art. 108
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1870-05-15;5671#art-r-108
urn:nir:stato:regio.decreto:1870-05-15;5671#art-r-108
Questo articolo faceva parte del regolamento che disciplinava la Regia Scuola superiore di commercio in Venezia. Il testo non riporta il contenuto originario dell'articolo poiché la norma è stata espressamente abrogata. Di conseguenza, l'articolo non produce più alcun effetto giuridico.
La disposizione indicava una specifica regola del regolamento della Regia Scuola superiore di commercio in Venezia, ma risulta formalmente abrogata dal legislatore per rimuovere il provvedimento dall'ordinamento.
Attualmente a nessuno, trattandosi di una disposizione interamente abrogata.
Se oggi si cerca la disciplina regolamentare della Regia Scuola superiore di commercio in Venezia relativa a questo articolo, la norma non trova più applicazione a nessun caso concreto perché è stata cancellata.
L'intero provvedimento è stato abrogato dall'atto 009U0517 (art. 28, comma 1) e successivamente dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 (art. 1, comma 1).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.