Art. 2

In vigore dal 6 mag 1870
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Arcola, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia entro il mese di maggio prossimo, in base alle attuali liste amministrative, riformate a norma del 2° comma dell'articolo 17 della Legge sovracitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma si asterranno dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 23 marzo 1870. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1870 Reg. 51 Alti del Governo a c. 2. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1870-03-23;5600#art-2

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Art. 2 Che sopprime il Comune di Trebbiano Magra aggregandolo a quello di Arcola. — Testo vigente | Portale Normativo