Art. 2
In vigore dal 28 gen 1870
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Misano e San Giovanni in Marignano, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia, entro il mese di febbraio prossimo, in base alle attuali liste elettorali amministrative, riformate, per quanto concerne il Comune di Misano e la frazione Mesoita, a norma del 1° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1870
Reg. 49 Atti del Governo a c. 153. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
G. Lanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-12-18;5427#art-2