Art. 1
In vigore dal 10 feb 1870
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli statuti dell'Accademia di belle arti di Milano, approvati con Nostro Decreto del 3 novembre 1860, n. 4412;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Gli Accademici formanti il Consiglio dell'Accademia di belle arti di Milano avendo l'obbligo di intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, qualunque di essi non interviene a quattro adunanze consecutive, ed avvisato dal Presidente non giustifica la sua assenza, è considerato per ciò come rinunziante.
L'Accademico passa quindi tra i soci onorari, ed il suo posto è nella prima sessione dell'anno successivo dichiarato vacante.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 12 dicembre 1869.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1870.
Reg. 49 Atti del Governo a c. 157. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI.
A. BARGONI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-12-12;2304#art-1