Art. 1

In vigore dal 10 feb 1870
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli statuti dell'Accademia di belle arti di Milano, approvati con Nostro Decreto del 3 novembre 1860, n. 4412; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Gli Accademici formanti il Consiglio dell'Accademia di belle arti di Milano avendo l'obbligo di intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, qualunque di essi non interviene a quattro adunanze consecutive, ed avvisato dal Presidente non giustifica la sua assenza, è considerato per ciò come rinunziante. L'Accademico passa quindi tra i soci onorari, ed il suo posto è nella prima sessione dell'anno successivo dichiarato vacante. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 12 dicembre 1869. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1870. Reg. 49 Atti del Governo a c. 157. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI. A. BARGONI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-12-12;2304#art-1

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Art. 1 Col quale sono dichiarati rinuncianti quegli Accademici formanti il Consiglio dell'Accademia di belle arti di Milano, che non intervengono alle adunanze del Consiglio stesso. — Testo vigente | Portale Normativo