Art. 2
In vigore dal 21 gen 1870
Le variazioni da introdursi nello statuto sociale sono le seguenti:
A) In fine dell'articolo 21 sono aggiunte queste parole: «purchè le presevi deliberazioni si riferiscano ad oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.»
B) In fine dell'articolo 24 è aggiunta questa disposizione: «sono approvate secondo le norme contenute nell'articolo 10 dello statuto, e sono soggette alla approvazione governativa, le deliberazioni concernenti:
1° l'aumento del capitale sociale, da farsi mediante emissione di nuove serie di azioni; 2° la proroga del termine prefisso alla durata della Società; 3° le modificazioni dello statuto.»
C) In fine dell'articolo 25 è fatta questa aggiunta:
«Nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il Presidente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-12-05;2295#art-2