Art. 3

In vigore dal 14 feb 1870
Dovrà il detto Collegio curare l'esecuzione della volontà dei fondatori del Collegio di Maria, e l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti governativi risguardanti l'istruzione femminile, formare ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo del Collegio, e sottoporlo all'esame ed alla approvazione del Consiglio provinciale scolastico, a termini dell'articolo 18 del Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 novembre 1867.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-18;2307#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo