Art. 4
In vigore dal 6 feb 1870
Saranno ricevute nel Conservatorio della SS. Trinità e del Paradiso fanciulle dell'età non minore di sei anni, nè maggiore di dodici, per essere educate ed istruite. L'istruzione dovrà loro darsi, secondo i programmi governativi, da maestre munite di regolare patente. La retta che dalle allieve si dovrà pagare al Conservatorio, verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione nel Regolamento interno, da approvarsi dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-18;2301#art-4