Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-11-14;5336#art-2

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Art. 2 Col quale e' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunciate per i reati politici, pei reati preveduti dalle Leggi sulla Guardia Nazionale, e pei reati commessi in occasione e per causa dell'attuazione della tassa sul macinato. — Testo vigente | Portale Normativo