Art. 2

In vigore dal 9 mag 2025
Le modificazioni da introdursi nello statuto della Società sono le seguenti: A) In fine dell'articolo 10 è aggiunta questa disposizione: «Però nei casi contemplati da questo articolo dovranno essere osservate le prescrizioni degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio.» B) In fine dell'articolo 17 è aggiunta questa clausola: «Salvo il disposto dell'articolo 110 del Codice di commercio.» C) In fine dell'articolo 27 sono aggiunte queste parole: «nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio, l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il Presidente.» D) In fine dell'articolo 40 sono aggiunte queste parole: «e rinnovabili per metà ogni anno ai termini dell'articolo 138 del Codice di commercio.» E) In fine dell'articolo 68 è aggiunta questa disposizione: «Per la emissione di nuove azioni o di obbligazioni occorrerà di riportare l'autorizzazione governativa.»

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1869-09-26;2249#art-2

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Art. 2 Che autorizza la Societa' dei Bagni pubblici e privati di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo