Art. 2
In vigore dal 9 mag 2025
Le modificazioni da introdursi nello statuto della Società sono le seguenti:
A) In fine dell'articolo 10 è aggiunta questa disposizione:
«Però nei casi contemplati da questo articolo dovranno essere osservate le prescrizioni degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio.»
B) In fine dell'articolo 17 è aggiunta questa clausola:
«Salvo il disposto dell'articolo 110 del Codice di commercio.»
C) In fine dell'articolo 27 sono aggiunte queste parole: «nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio, l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il Presidente.»
D) In fine dell'articolo 40 sono aggiunte queste parole: «e rinnovabili per metà ogni anno ai termini dell'articolo 138 del Codice di commercio.»
E) In fine dell'articolo 68 è aggiunta questa disposizione:
«Per la emissione di nuove azioni o di obbligazioni occorrerà di riportare l'autorizzazione governativa.»
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-09-26;2249#art-2