Art. 2

In vigore dal 10 set 1869
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Feglino, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia di Genova entro il mese di settembre, a tenore dell'articolo 49 della Legge 20 marzo 1865, allegato A, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 7 luglio 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1869 Reg. 48 Atti del Governo a c. 6. Crodara Visconti. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Pironti. Luigi Ferraris.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-07-07;5212#art-2

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