Art. 2

In vigore dal 29 ago 1869
Cessano per conseguenza di essere soggetti alle servitù militari, dipendenti da dette piazze e posti fortificati, i terreni adiacenti, nei limiti stabiliti dalle Leggi in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-07-01;2184#art-2

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