Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1869-06-24;5172#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che aumenta di 5 centesimi al giorno la paga dei caporali e soldati delle Armi di Artiglieria e del Genio. — Testo vigente | Portale Normativo