Art. 1

In vigore dal 5 ago 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Visto il Decreto 22 dicembre 1861, portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione della detta Legge; Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero e la larghezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai due magazzini a polvere della piazza di Crema, vengono determinati, entro i limiti stabiliti colla Legge succitata, dal Piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 13 giugno 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1869 Reg. 47 Atti del Governo a c. 92. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Pironti. E. Bertole-Viale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-06-13;2158#art-1

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Art. 1 Che determina il numero e la larghezza delle zone di servitu' militare, da applicarsi alle proprieta' fondiarie adiacenti ai due magazzini a polvere della piazza di Crema. — Testo vigente | Portale Normativo