Art. 1

In vigore dal 23 lug 1869
VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Viste le deliberazioni 3 gennaio e 2 maggio anno corrente, emesse ad unanimità di voti dal Consiglio comunale di Siderno, pel trasferimento dei proprii Uffizi nella frazione di Siderno-Marina; Vista la deliberazione 3 marzo 1868, emessa dal Consiglio provinciale di Reggio-Calabria, in osservanza dell'articolo 176 della Legge 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Comune di Siderno, in Provincia di Reggio-Calabria, è autorizzato a trasferire i proprii Uffizi nella frazione di Siderno-Marina. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 30 maggio 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1869 Reg. 47 Atti del Governo a c. 72 Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Pironti. Luigi Ferraris.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-05-30;5117#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune di Siderno a trasferire i proprii Uffizi nella frazione di Siderno-Marina. — Testo vigente | Portale Normativo