Art. 1

In vigore dal 13 giu 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione di stabilimento e consolare, conchiusa fra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritta a Berna addì 22 luglio 1868, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 1° maggio 1869. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 5 maggio 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1869 Reg. 47 Atti del Governo a c. 4. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. L. F. Menabrea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-05-05;5052#art-1

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Art. 1 Col quale si da' esecuzione alla Convenzione di stabilimento e consolare tra l'Italia e la Svizzera. — Testo vigente | Portale Normativo