Art. 1

In vigore dal 7 giu 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno; Visti i Nostri Decreti in data 2, 7, 17 e 24 gennaio scorso, pei quali vennero soppressi i Comuni di Pizzolano, Novegro, San Pedrino, Vignate, Rovagnasco, Rodano, Segrate, Briavacca, Limito, Trivulza, Gattera Maiocca e Cantonale; Visto l'altro Decreto in data 1° corrente, pel quale l'esecuzione del Decreto sovra menzionato venne prorogata al 1° maggio venturo; Vista la Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'esecuzione dei Decreti di soppressione dei Comuni sovra indicati è prorogata al 1° luglio venturo. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 26 aprile 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1869 Reg. 47 Atti del Governo a c. 13. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-04-26;5064#art-1

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Art. 1 Che proroga l'esecuzione dei Decreti di soppressione dei Comuni di Pizzolano, Novegro, San Pedrino, Vignate, Rovagnasco, Rodano, Segrate, Briavacca, Limito, Trivulza, Gattera Maiocca e Cantonale. — Testo vigente | Portale Normativo