Art. 2

In vigore dal 22 mag 1869
Fino al detto giorno le Rappresentanze dei Comuni suddetti continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-04-11;5007#art-2

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