Art. 2
In vigore dal 18 mag 1869
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Montegiorgio, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia entro il mese di maggio, ed in base alle attuali liste amministrative, modificate, per quanto concerne il Comune di Alteta, a norma del 2° comma dell'articolo 17 della succitata Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 4 aprile 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dai conti addì 17 aprile 1869
Reg. 46 Atti del Governo a c. 118. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
G. Cantelli.
Storico versioni
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