Art. 1

In vigore dal 19 mag 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Visti i Nostri Decreti in data 2, 7, 17 e 24 gennaio scorso, pei quali vennero soppressi i Comuni di Pizzolano, Novegro, San Pedrino, Vignate, Rovagnasco, Rodano, Segrate, Briavacca, Limito, Trivulza, Gattera, Majocca e Cantonale; Visti i reclami a Noi sporti dalle Rappresentanze dei cennati Comuni; Vista la Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È prorogata al 1° maggio venturo l'esecuzione dei sovracitati Nostri Decreti. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì l° aprile 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1869 Reg. 46 Atti del Governo a c. 114. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. G. Cantelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1869-04-01;5003#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che proroga l'esecuzione dei Decreti in data 2, 7, 17 e 24 gennaio 1869, pei quali vennero soppressi i Comuni di Pizzolano, Novegro, San Pedrino, Vignale, Rovagnasco, Rodano, Segrate, Briavacca, Limito, Trivulza, Gattera, Majocca e Cantonale. — Testo vigente | Portale Normativo