Art. 2

In vigore dal 4 mag 1869
Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Licciana e Tresana, cui si procederà, a cura del Prefetto della Provincia, in base alle attuali liste elettorali, riformate, per quanto concerne le frazioni appartenenti al soppresso Comune di Terrarossa, a norma del 2° comma dell'articolo 17 della Legge succitata, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addì 17 marzo 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1869. Reg. 46 Atti del Governo a c. 99. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli. De Filippo. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-03-17;4979#art-2

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