Art. 2
In vigore dal 26 mag 1869
Le modificazioni da introdursi nello statuto della Società sono le seguenti:
A) In fine dell'articolo 4 sono aggiunte queste parole: «salva la approvazione governativa.»
B) In fine dell'articolo 16 è aggiunta la clausola: «limitativamente agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.»
C) In fine dell'articolo 17 è aggiunta questa disposizione: «Nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio, l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il Presidente.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-03-15;2117#art-2