Art. 2
In vigore dal 26 apr 1869
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Magnago, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia in base alle attuali liste amministrative, modificate a norma del 2° comma dell'articolo 17 della succitata Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 10 marzo 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1869
Reg. 46 Atti del Governo a c. 86. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
G. Cantelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-03-10;4962#art-2