Art. 1
In vigore dal 30 apr 1869
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Lonate Pozzolo, Tornavento e S. Antonino, in data 2 e 5 dicembre successivo, 25 gennaio, 22 febbraio e 3 marzo 1867;
Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire dal 1° maggio venturo, i Comuni di Tornavento e S.
Antonino sono soppressi ed aggregati a quello di Lonate Pozzolo, il quale è autorizzato a tenere separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, di cui al succitato articolo 13.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-03-07;4967#art-1