Art. 1

In vigore dal 16 apr 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di San Pancrazio al Colle, Casale Litta e Villa Dosia, in data 20, 23 e 30 dicembre successivo; Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire dal 1° maggio venturo, i Comuni di San Pancrazio al Colle e Villa Dosia sono soppressi ed aggregati a quello di Casale Litta, il quale rimane autorizzato a tenere separate le sue rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, di cui all'art. 13 sovracitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-02-24;4936#art-1

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