Art. 1
In vigore dal 9 mar 1869
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Cavenago d'Adda, Caviaga e Soltarico, in data 13 e 24 dicembre successivo, e 6 gennaio 1867;
Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Comuni di Caviaga e Soltarico sono soppressi ed aggregati a quello di Cavenago d'Adda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1869-01-17;4838#art-1