Art. 1

In vigore dal 9 mar 1869
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Cavenago d'Adda, Caviaga e Soltarico, in data 13 e 24 dicembre successivo, e 6 gennaio 1867; Visto l'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A; Abbiamo decretato e decretiamo: . I Comuni di Caviaga e Soltarico sono soppressi ed aggregati a quello di Cavenago d'Adda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1869-01-17;4838#art-1

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